La legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 118 e ss.) ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
Il beneficio è concesso nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua e euro 671,66 su base mensile, e si applica a tutti i datori di lavoro privati nonché ai datori di lavoro agricoli. Restano esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
E’ cumulabile con:
a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili
b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori
c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi
d) l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”,
e) l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli
ATTENZIONE!!! Dal 01/01/2015 non sono più applicabili gli sgravi contributivi previsti dalla l. 407/90.