Con la nota 01/2016/CC b del 28 gennaio scorso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispondendo a un quesito effettuato dalla CNA, ha confermato il 'rinvio' al 1 marzo della registrazione dei contratti di comodato verbali già in essere, per beneficiare fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in prestito ai genitori o ai figli.
Nella nota si fa riferimento all'art.1 comma 10 della legge 208/15 (Stabilità 2016), che prevede l'esenzione al 50% delle unità immobiliari (escluse le categoria A1, A8 e A9) concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado "che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato".
Pertanto, per beneficiare dell'esenzione parziale è necessaria la registrazione: trattandosi di un nuovo adempimento, fa fede l'articolo 3 comma 2 dello Statuto del contribuente, secondo cui la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del 60esimo giorno dalla loro entrata in vigore, che cade il 1° marzo (60 giorni dopo il 1° gennaio).
Attenzione, però: per chi il contratto lo ha stipulato in forma scritta senza registrarlo, resta fermo l'obbligo di registrazione entro 20 giorni dalla stipula. Il MEF su questo precisa che, per poter beneficiare dell'agevolazione dal 1° gennaio 2016, occorre aver stipulato il contratto di comodato in forma scritta entro il 16 gennaio 2016, con obbligo di procedere alla registrazione entro il 5 febbraio 2016.