Occupazione di spazi e aree pubbliche
Dettagli del servizio
È il canone è il corrispettivo che si paga, previa autorizzazione del Comune, per qualsiasi occupazione di spazi e aree pubbliche.
A chi è rivolto
Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall’occupante di fatto.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione. Il Comune potrà chiedere il canone ad uno di essi il quale, per il principio di solidarietà passiva, sarà tenuto al pagamento salvo rivalsa nei confronti dei restanti coobbligati.
Descrizione
Il canone è il corrispettivo che si paga per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bovindi, pensiline e simili infissi di carattere stabile, e degli spazi sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all’interno del centro abitato del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Tale servitù si intende regolarmente costituita anche per usucapione pur in assenza di formale atto.
Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;
- sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all’anno.
Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato.
Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con ponteggi saranno considerate permanenti solo a condizione che siano debitamente documentate dal richiedente l'occupazione. Non potranno essere considerate permanenti le occupazioni effettuate con ponteggi, sprovviste di autorizzazione o che si protraggono oltre il termine di scadenza autorizzato.
Copertura geografica
Il servizio copre l'intero territorio comunale.
Come fare
L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione.
Chiunque intende occupare nel territorio comunale strade, spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal canone.
La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell’inizio della medesima, fatti salvi gli ulteriori tempi necessari in caso di assegnazione previa procedura di gara. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell’inizio della medesima.
L’amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
È consentita l’occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l’interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d’urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell’area.
Cosa serve
Domanda in duplice bollo, su modello prestampato fornito dall'Ufficio. Si può inviare la domanda personalmente,a mezzo posta o via mail accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido.
Cosa si ottiene
L'Ufficio competente all'istruttoria, invita il richiedente a ritirare il provvedimento (atto di concessione) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza, previo pagamento dell'intero importo del canone o della eventuale prima rata.
L'Ufficio consegna il provvedimento solo dopo aver preso visione, estratto copia conforme all'originale e verificato l'effettivo pagamento del canone per l'importo dovuto e delle garanzie eventualmente costituite.
Procedure collegate all'esito
Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo prima dell'adozione del provvedimento finale. In mancanza della comunicazione sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata al rilascio del provvedimento.
Tempi e scadenze
I tempi e le scadenze non sono al momento disponibili.
Accedi al servizio
Prenota appuntamentoCondizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.