Il procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità può avvenire per:
- Irreperibilità a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione;
- Irreperibilità ordinaria accertata in seguito a ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati fra loro nell'arco di dodici mesi;
- Irreperibilità per i cittadini stranieri (comunitari);
- Irreperibilità "speciale" per i cittadini stranieri extracomunitari.
Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell'arco di dodici mesi.
Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni.
Il servizio copre l'intero territorio comunale.