Regione Autonoma della Sardegna

Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 c.d. "Decreto Riaperture".

Dettagli della notizia

Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”

Data:

26 aprile 2021

Notizia tratta dal sito https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-14/16679

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 14

21 Aprile 2021

Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

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DECRETO “RIAPERTURE” Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Di seguito le principali previsioni.

Proroga dello stato d'emergenza

Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. La proroga è stata decisa su proposta della Protezione civile e su indicazione del Cts che ritiene esistano le condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale.

Certificazioni verdi

Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Zone gialle 

Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. 

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa. 

Scuola e università

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). 

Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. 

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. 

Bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. 

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. 

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento. 

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ASSUNZIONI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, ha deliberato l’autorizzazione al Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno accademico 2019/2020, ad assumere a tempo indeterminato 119 unità di personale, di varie qualifiche, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). 

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NOMINE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato: 

  1. su proposta del Presidente Mario Draghi, la nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato del Presidente di sezione Franco Frattini (la nomina è perfezionata con decreto del Presidente della Repubblica). 
  2. su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, l’avvio della procedura per la conferma dell’avv. Ernesto Maria Ruffini quale direttore dell’Agenzia delle entrate e del dott. Marcello Minenna quale direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  3. su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, l’avvio della procedura per il conferimento alla dott.ssa Alessandra dal Verme, dell’incarico di Direttore dell’agenzia del demanio. 

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato dieci leggi delle Regioni e ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Sardegna n. 4 del 25/02/2021 (Legge di stabilità 2021); la legge Regione Sardegna n. 5 del 25/02/2021 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023), la legge della Regione Liguria n.1 del 24/02/2021 (Disposizioni di carattere finanziario), la legge della Regione Campania n. 1 del 04/03/2021 (Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2019), la legge della Regione Lazio n. 3 del 08/03/2021 (Anagrafe pubblica dei rifiuti), la legge della Regione Toscana n. 7 del 03/03/2021 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani), la legge della Regione Toscana n. 8 del 03/03/2021 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana), la legge della Regione Toscana n. 9 del 03/03/2021 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 9170/2020), la legge della Regione Toscana n. 10 del 05/03/2021 (Celebrazione della Festa dell’Europa. Modifiche alla l.r. 26/2009), la legge della Regione Marche n. 5 del 08/03/2021 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 - ‘Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici’”).

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare alle seguenti impugnative, in quanto la Regione siciliana e la Regione Abruzzo, con successive leggi regionali, hanno apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate:

  • legge della Regione siciliana n. 19 del 13/08/2020, “Norme per il governo del territorio”;
  • legge della Regione Abruzzo n. 31 del 06/11/2020, “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all’escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni”;
  • legge della Regione Abruzzo n. 32 del 20/11/2020 “Provvedimenti di cui all’articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni”.

Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare, in modo parziale, all’impugnativa della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28/01/2020, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)” in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate.

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Ultimo aggiornamento: 16/01/2024, 12:53